Atti di programmazione delle opere pubbliche

Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013: 

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 21 giugno 2023, n. 36, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.

(comma così sostituito dall’art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016, poi così modificato dall’art. 224, comma 5, del decreto legislativo n. 36 del 2023)

2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.

(comma aggiunto dall’art. 33 del d.lgs. n. 97 del 2016)

Vedasi anche :

Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016

Art. 29 d.lgs. n. 50/2016

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