Disposizioni del Decreto capienze
31 Ottobre 2021
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31 Ottobre 2021
DECRETO CAPIENZE – Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, dei Ministri della salute Roberto Speranza, della cultura Dario Franceschini, dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, dell’interno Luciana Lamorgese, della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali. Le nuove disposizioni entrano in vigore l’11 ottobre 2021.
Teatri, cinema, concerti – In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all’aperto che al chiuso.
Inoltre l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.
Musei – Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.
Pubblico a eventi e competizioni sportive – La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 60 per cento al chiuso.
La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 50 per cento al chiuso.
Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell’aria.
In caso di violazione delle regole su capienza e green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.
Fonte:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-40/18160
17 settembre 2021
Green pass: le novità in vigore dal 15 ottobre nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio dei Ministri si è riunito giovedì 16 settembre 2021, alle ore 16.55 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli.
GREEN PASS – Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening (decreto-legge)
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro della salute Roberto Speranza, del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del Ministro della giustizia Marta Cartabia, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening. Di seguito le principali previsioni.
Lavoro pubblico
A chi si applica – È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.
Dove si applica – Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.
I controlli e chi li effettua – Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni – Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
Cariche elettive – L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche istituzionali di vertice.
Organi costituzionali – Gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.
Lavoro privato
A chi si applica – Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato.
Dove si applica – Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.
I controlli e chi li effettua – Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.
Le sanzioni – Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Tribunali
Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del processo.
Revisione misure di distanziamento
Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica all’adozione degli successivi provvedimenti.
Sostegno allo sport di base
Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:
Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Fonte:
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-36/17925
Il testo completo del DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” è disponibile al link qui sotto:
https://www.gazzettaufficiale.
Dal 6 agosto 2021, per chi ha più di 12 anni, sarà possibile svolgere alcune attività solo con:
– il Green pass che certifichi di aver fatto almeno la prima dose del vaccino
– il Green pass che certifichi di essere guariti dal Covid (validità 6 mesi)
– un test molecolare o rapido con risultato negativo (validità 48 ore)
Ecco, in sintesi, le attività per cui sarà richiesto il Green pass:
🍝 consumare al tavolo in ristoranti, bar e in qualsiasi altro esercizio di ristorazione al chiuso
🎭assistere a spettacoli, concerti, eventi e competizioni sportive
🖼accedere a musei, mostre, biblioteche e altri luoghi della cultura
🥳partecipare a feste e ricevimenti
🏊♀️entrare in centri benessere e strutture sportive al chiuso (piscine, palestre, campi per sport di squadra) e nei centri termali
🙋♂️partecipare a sagre e fiere, convegni e congressi
🎢 entrare nei parchi tematici e di divertimento
🙋♀️partecipare alle attività al chiuso nei centri culturali, sociali e ricreativi (con eccezione per i centri educativi per l’infanzia e i centri estivi)
✍🏻partecipare a concorsi pubblici
🎲accedere a sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
– le discoteche rimangono chiuse.
– i mezzi di trasporto al momento, sono esclusi dalle norme del decreto.
Multe:
I titolari sono tenuti a verificare che chi accede ai propri servizi e attività abbia il green pass o il risultato negativo al test molecolare o rapido fatto nelle 48 precedenti.
In caso di violazione può essere fatta una multa che va da 400 a 1000 euro sia a carico del titolare che del cittadino. Se la violazione viene ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni.
Dal primo agosto i due parametri principali saranno:
– il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
– il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
⚪Si resta in zona bianca
Le Regioni restano in zona bianca se:
a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive
b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:
• il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%;
oppure
• il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%;
Da bianca a gialla
È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla colorazione gialla:
a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 % e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%
b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive
•il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%;
oppure
•il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%;
Da gialla ad arancione
È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
🔴Da arancione a rossa
Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive
a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%;
b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30%.
In zona bianca e in zona gialla gli eventi sono consentiti solo con posti a sedere preassegnati e con distanza di almeno un metro per gli spettatori non conviventi. L’accesso è consentito solo ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.
•Per quanto riguarda cinema, teatro, concerti, le nuove regole sono:
– zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all’aperto e comunque non più di 2.500 persone al chiuso e 5.000 all’aperto.
– zona gialla: 50% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all’aperto.
•Per quanto riguarda gli eventi sportivi le nuove regole sono:
– zona bianca: 25% di capienza massima al chiuso e 50% all’aperto.
– zona gialla: 25% di capienza massima e comunque non più di 1.000 persone al chiuso e 2.500 all’aperto.
Altre info:
– Decreto legge pubblicato in Gazzetta Ufficiale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
– Comunicato stampa del Governo: https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514
25 giugno 2021
Coronavirus: misure di contenimento adottate da Regione Lombardia e dal Governo
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”. Da questa data ripartono, su tutto il territorio regionale, le attività economiche e sociali previste dall’Ordinanza n. 779 dell’11 giugno.
Come stabilisce l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021, decade l’obbligo, a partire dal 28 giugno, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all’aperto. L’uso della mascherina resta obbligatorio quando non può essere garantito il distanziamento minimo interpersonale, nel caso di assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle strutture sanitarie e in presenza di persone immunodepresse.
Rimane inoltre obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione.
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
Informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA DAL 14 GIUGNO al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
13 giugno 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 giugno 2021, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione, da lunedì 14 giugno la Lombardia è in “zona bianca”.
In base inoltre all’Ordinanza regionale n. 779 dell’11 giugno vengono anticipate al 14 giugno 2021 le date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto-legge n. 52/2021 e dal decreto-legge n. 65/2021, per le seguenti attività:
Dal 14 giugno vengono inoltre abolite le limitazioni orarie alla circolazione, ed è pertanto possibile effettuare spostamenti notturni anche per motivi diversi da lavoro, necessità o salute e senza dover motivare lo spostamento.
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
Informazioni di dettaglio sono disponibili nella sezione MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA DAL 14 GIUGNO al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
7 giugno 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 aprile 2021, da lunedì 26 aprile la Lombardia è collocata in “zona gialla”.
Il Decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65 introduce nuove misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Il testo aggiorna il cronoprogramma relativo alla progressiva eliminazione delle restrizioni rese necessarie per limitare il contagio da virus SARS-CoV-2, alla luce dei dati scientifici sull’epidemia e dell’andamento della campagna di vaccinazione.
Tra le imminenti novità previste per le zone gialle dal DL n. 65/2021 si evidenziano:
È inoltre prevista la ripresa di altre attività nei mesi di giugno e luglio: di seguito è possibile consultare il cronoprogramma completo.
Resta fermo, per quanto non modificato dal DL n. 65/2021, quanto già previsto dal DL n. 52/2021. Inoltre, fino al 31 luglio 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dai citati decreti-legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al DPCM 2 marzo 2021.
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lunedì 17 maggio il nuovo decreto legge contenente un aggiornamento delle misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Ecco qui il riassunto dei provvedimenti:
– coprifuoco dal 19 maggio posticipato alle 23, dal 7 giugno sarà alle 24, dal 21 giugno sarà completamente abolito
– da sabato 22 maggio tutti gli esercizi presenti nei mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali potranno restare aperti anche nei giorni festivi e prefestivi;
– da lunedì 24 maggio riaprono le palestre;
– da martedì 1 giugno: sarà possibile consumare cibi e bevande all’interno dei locali anche oltre le 18.00, fino all’orario di chiusura previsto dalle norme sugli spostamenti;
– da martedì 15 giugno riaprono al pubblico i parchi tematici e di divertimento e saranno possibili, anche al chiuso, le feste e i ricevimenti successivi a cerimonie civili o religiose, tramite uso della “certificazione verde”
– da giovedì 1 luglio riaprono le piscine al chiuso, i centri natatori e i centri benessere, nel rispetto delle linee guide e dei protocolli; riaprono anche sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; potranno riprendere anche le attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; sarà infine possibile tenere corsi di formazione pubblici e privati in presenza
– eventi sportivi: dal 1 giugno all’aperto e dall’1 luglio al chiuso, sarà consentita la presenza di pubblico, nei limiti già previsti (25 per cento della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all’aperto e 500 al chiuso), per tutte le competizioni o eventi sportivi (non solo a quelli di interesse nazionale).
Leggi il comunicato stampa del Governo.
Entreranno in vigore nuove disposizioni così come definito dal Decreto Legge “Riaperture”– Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19, emanato dal Governo il 22 aprile 2021.
Il Decreto Legge “Riaperture” rimane in vigore dal 26 aprile al 31 luglio 2021.
Ecco in sintesi le nuove disposizioni:
Stato di emergenza
Viene prorogato fino al 31 luglio 2021.
Zone colorate
Tornano le zone gialle e bianche nelle Regioni che hanno un livello di rischio di contagio basso, come stabilito dal Ministero della Salute.
Spostamenti
– ci si può spostare liberamente (anche per turismo e senza bisogno di autocertificazione), in entrata e uscita, solo tra Regioni che sono gialle e bianche
– ci si può spostare, in entrata e uscita, in zone arancioni o rosse solo:
_ con la certificazione verde (leggi sotto di cosa si tratta)
_ per motivi di salute, lavoro, necessità (con autocertificazione)
_ per il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
– dal 26 aprile al 15 giugno 2021, nella zona gialla, all’interno della propria Regione, e nella zona arancione, all’interno del proprio comune, è consentito andare a trovare parenti e amici una sola volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, a quattro persone massimo, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. E’ possibile portare con sé i minorenni e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.
Questo spostamento non è consentito in zona rossa.
Certificazione verde
Per spostarsi tra zone arancioni o rosse bisogna avere la certificazione verde (pass vaccinale)
Può avere la certificazione:
– chi ha completato il ciclo di vaccinazione. Questa certificazione vale 6 mesi e viene rilasciata da chi fa la vaccinazione.
– chi si è ammalato di Covid ed è guarito. Questa certificazione vale 6 mesi dalla data di guarigione e viene rilasciata dall’ospedale (se si è stati ricoverati) o dal medico o dal pediatra di base. La certificazione non è più valida, se all’interno dei 6 mesi, si è nuovamente contagiati.
– chi ha fatto un test molecolare o test antigenico rapido con esito negativo nelle ultime 48 ore. Questa certificazione viene rilasciata da chi esegue il test (strutture sanitarie pubbliche, private e farmacie)
I pass vaccinali rilasciati in ambito Ue sono validi in Italia.
Le certificazioni verdi rilasciate da tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono riconosciute valide in Italia. Quelle di uno Stato terzo solo se la vaccinazione è riconosciuta come equivalente a quella valida sul territorio nazionale.
Scuole e Università
Dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno scolastico 2020-2021:
– si svolgono in presenza al 100%, anche in zona rossa, i servizi educativi per l’infanzia e le attività delle scuole materne, primarie, elementari e medie.
– le scuole superiori si svolgono in presenza nelle zone rosse per almeno il 50% e fino a un massimo del 75 %, nelle zone gialle e arancioni per almeno il 70 % e fino al 100 %.
– nelle Università, dal 26 aprile al 31 luglio, le attività si svolgono prioritariamente in presenza nelle zone gialle e arancioni. Nelle zone rosse è raccomandato di favorire in particolare la presenza degli studenti del primo anno.
Ristoranti e bar
– Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, i ristoranti e i bar sono aperti con consumo al tavolo solo all’aperto, anche a cena, dalle 5 alle 22. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi per i propri clienti, che alloggiano lì.
– Dal 1° giugno, nella zona gialla, i ristoranti e i bar possono riaprire anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle 5.00 alle 18.00.
Cinema, teatri e spettacoli
– Dal 26 aprile in zona gialla riaprono gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto. Si svolgono però solo con posti a sedere preassegnati e distanza di almeno un metro. La capienza non può essere superiore al 50% di quella massima. E gli spettatori non possono essere più di 1.000 all’aperto e 500 al chiuso. Rimangono chiuse le discoteche e le sale da ballo.
– Dal primo giugno si può andare a eventi sportivi con capienza degli stadi o palazzetti non superiore al 25% e comunque non più di 1000 spettatori all’aperto e 500 al chiuso.
Sport, piscine e palestre
– Dal 26 aprile sono consentite in zona gialla le attività sportive all’aperto, anche di squadra e di contatto. Resta vietato l’uso degli spogliatoi.
– dal 15 maggio 2021 in zona gialla aprono le piscine all’aperto.
– dal 1° giugno 2021 in zona gialla riaprono le palestre.
Manifestazioni sportive
– Dal 1° giugno sono aperte al pubblico le manifestazioni e gli eventi sportivi di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Coni e del Comitato paralimpico.
– La capienza consentita è pari al 25% di quella massima autorizzata e comunque non superiore a 1000 spettatori per gli impianti all’aperto e 500 per quelli al chiuso.
– Per eventi di particolare rilevanza e tenuto conto delle caratteristiche dei siti è possibile autorizzare la presenza di un numero maggiore di spettatori.
Fiere, convegni e congressi
– Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, possono svolgersi le fiere
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, via libera a convegni e congressi.
Centri termali, parchi tematici e di divertimento
Dal 1°luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività nei centri termali e possono riaprire i parchi tematici e di divertimento.
11 aprile 2021
Il DPCM 2 marzo 2021, il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 e il Decreto Legge 1° aprile 2021, n.44 hanno disposto l’applicazione di misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 aprile 2021, da lunedì 12 aprile la Lombardia passa in “zona arancione”.
Qui sotto in sintesi alcuni provvedimenti:
Per ulteriori dettagli consultare la pagina di Regione Lombardia:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
2 aprile 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 26 marzo 2021, la Lombardia rimane in “zona rossa”.
A partire dal 7 aprile entra in vigore il Decreto Legge n. 44, che resterà efficace fino al 30 aprile compreso.
Il nuovo Decreto Legge n. 44, firmato il 1° aprile, proroga le misure previste dal DPCM del 2 marzo e alcune delle misure già previste dal Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021, introducendo anche le seguenti novità:
– le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie tornano a svolgersi in presenza a partire dal 7 aprile,
– specifiche disposizioni volte ad assicurare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte del personale medico e sanitario,
– deroghe per lo svolgimento dei concorsi pubblici.
Fino al 6 aprile resta in vigore il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021 che individua, in particolare, misure specifiche valide durante il periodo pasquale.
Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 le disposizioni previste per la zona rossa si applicheranno su tutto il territorio nazionale. In questi giorni è consentito lo spostamento all’interno della propria Regione e verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
Al link sono disponibili le indicazioni di dettaglio (vedi la sezione: MISURE VALIDE SUL TERRITORIO NAZIONALE E IN LOMBARDIA):
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Spostamenti e trasporti
Esercizi commerciali, servizi alla persona, ristorazione
Istruzione e formazione
🎟️Attività culturali, eventi, tempo libero
Sport
Misure di protezione e riduzione del contagio
Altre informazioni sugli argomenti esposti sopra sono reperibili al seguente link:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia; rimangono aperti i servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi).
In tutte le scuole e istituzioni:
Per gli spostamenti, esclusi quelli motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità:
L’accesso alle attività commerciali al dettaglio è consentito a un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.
Non è consentito l’utilizzo delle aree attrezzate per gioco e sport (es. aree con scivoli ed altalene, campi di basket, aree skate) all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, fatta salva la possibilità di fruizione da parte di soggetti con disabilità.
Rimane obbligatorio indossare mascherine chirurgiche o presidi analoghi di protezione delle vie respiratorie sui mezzi di trasporto pubblici circolanti nel territorio della Regione Lombardia.
Qui sotto l’Ordinanza n. 714:
3 marzo 2021
Sintesi del DPCM del 2 marzo 2021
Nel file disponibile qui sotto i provvedimenti dell’ultimo DPCM divisi per zone:
27 febbraio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, a partire da lunedì 1° marzo la Lombardia è collocata in “zona arancione”.
In sintesi i principali provvedimenti in vigore:
Spostamenti
Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.
– È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno del proprio comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍️Negozi e centri commerciali
Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. I negozi che si trovano nei centri commerciali sono chiusi durante le giornate festive e prefestive (ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole).
🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi, possono fare solo asporto e consegna a domicilio.
– I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario.
– I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
📚Scuole
Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
⚽Sport
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
🎟️Cultura
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).
22 febbraio 2021
Sulla base del monitoraggio settimanale, è stata confermata la zona gialla per la Regione Lombardia.
In sintesi i principali provvedimenti in vigore:
– divieto di spostarsi dalle 22 alle 5, salvo motivi di necessità, lavoro o salute e quello di spostarsi in altra Regione, salve le questioni relative alle “seconde case”;
– da lunedì 22 febbraio sarà possibile visitare amici e parenti, sempre rispettando il “coprifuoco” dalle 22 alle 5, anche oltre i confini comunali; le persone che si possono spostare sono due e potranno portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone con disabilità o non autosufficienti che con loro convivono;
– le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 fino alle 18; si torna a pranzare al tavolo (al massimo in quattro persone)
– dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
– resta consentita la consegna a domicilio e, fino alle 22, la ristorazione con asporto, con divieto di consumo sul posto (per alcune attività l’asporto è consentito solo fino alle 18)
– gli esercizi commerciali sono tutti aperti, sono invece chiusi i centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne che i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno
– la scuola continua con le attività in presenza per infanzia, primaria e secondaria di primo grado, mentre le secondarie di secondo grado proseguono e alternano didattica in presenza e didattica a distanza
– restano consentite tutte le attività dei servizi alla persona
– riaprono mostre, musei e centri culturali dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, con ingressi contingentati nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. Resta confermata la chiusura di sale teatrali, da concerto e cinematografiche.
– restano chiusi palestre, piscine, centri culturali, sociali e ricreativi, sale giochi, teatri, cinema e sale da concerto, sale da ballo e discoteche; sono anche vietate le feste in luoghi al chiuso e all’aperto, i congressi e i convegni; mentre le manifestazioni possono avvenire solo in forma statica, le cerimonie pubbliche si possono svolgere solo in assenza di pubblico
– è confermato il divieto, per gli accompagnatori di pazienti, di restare nelle sale di attesa del pronto soccorso, così come sono confermate le indicazioni rispetto alla visita agli ospiti delle RSA, degli hospice e delle altre strutture riabilitative o per anziani o non autosufficienti.
1 febbraio 2021
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, a partire da lunedì 1° febbraio la Lombardia è collocata in “zona gialla”, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 23 gennaio.
In sintesi i provvedimenti principali in vigore:
Spostamenti e trasporto pubblico
Bar e ristoranti
Attività commerciali
Scuole
Altre attività e servizi
Al link ulteriori informazioni:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
23 gennaio 2021
Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.
In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 23 gennaio 2021, a partire dal 24 gennaio la Lombardia è collocata in zona arancione, pertanto cessano gli effetti dell’ordinanza del 16 gennaio.
L’Ordinanza regionale n. 675 prevede inoltre la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.
Qui in sintesi le misure valide in tutta Italia:
⌚ Stato di emergenza – È prorogato fino al 30 aprile 2021.
🚗Spostamenti – È vietato fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra Regioni o Province autonome (anche se “gialle”), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Fino al 5 marzo 2021, in tutta Italia, si applicano queste misure:
• coprifuoco: è confermato il coprifuoco tra le 5.00 e le 22.00. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o per necessità, compilando l’autocertificazione.
• visite in due: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.
📚Scuole – Dal 18 gennaio 2021 le scuole superiori di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% (e fino ad un massimo del 75%) degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza, con obbligo della mascherina (escluso i bambini fino a 6 anni).
🥂Bar ed enoteche: divieto di asporto – I bar, i pub, le caffetterie, le enoteche e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici (codice Ateco 56.3 e 47.25) non possono fare asporto dopo le 18. Possono invece fare la consegna a domicilio senza limiti di orari.
🏃🏻♀️Sport – È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
❌Palestre, piscine, cinema e teatri – Fino al 5 marzo è stato prorogato il divieto di apertura di palestre, piscine, cinema e teatri.
⛷Impianti da sci – Rimarranno chiusi fino al 15 febbraio 2021
🚌Trasporti – Vale sempre il riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
🎲Sale giochi e scommesse – Rimangono chiusi corner scommesse, sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.
Cosa si può fare in zona arancione
🚗Spostamenti – Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 . Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autodichiarazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.
🆕È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno del proprio comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍️Negozi e centri commerciali – Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
🍕Bar e ristoranti – Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi.
I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
📚Scuole – Didattica in presenza al 100% per le scuole dell’infanzia, le elementari e le medie. Alle superiori didattica in presenza alternata per minimo il 50% e fino al 75% degli alunni. Università aperte o chiuse su autonoma decisione dei rettori, in base all’andamento dell’epidemia.
⚽Sport – Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).
Zona rossa
🚗 Spostamenti – È vietato ogni spostamento sia in entrata e in uscita dalla Regione, sia in entrata e uscita dal proprio Comune che all’interno del proprio comune, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, sempre da giustificare con il modulo di autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
🆕È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍Negozi – Chiusi i negozi al dettaglio, tranne le attività che vendono generi alimentari e di prima necessità, come alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, librerie, tabaccai, etc.. Per vedere tutte le attività che possono restare aperte, leggi l’allegato 23 del nuovo Dpcm. Chiuse le attività che riguardano i servizi alla persona, come i centri estetici. Rimangono invece aperti le lavanderie, le tintorie, i barbieri e i parrucchieri, i servizi di pompe funebri (allegato 24 del Dpcm).
🥬Mercati – Sono aperti solo per i banchi che vendono generi alimentari, prodotti agricoli, piante e fiori.
🍕Bar e ristoranti – Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
⚽Sport – Sono chiuse palestre e piscine. Sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
📒Scuole – Consentita l’attività scolastica in presenza per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media, ma con l’uso obbligatorio delle mascherine (tranne che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Per la seconda, la terza media e le scuole superiori è prevista solo la didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza se è necessario l’uso di laboratori.
Sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).
Zona gialla
🚗Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni, tranne che tra le 22 e le 5 del mattino. Per spostarsi in queste ore occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute o necessità e urgenza) e bisogna compilare il modulo di autocertificazione.
🍕Bar, pub, ristoranti – I bar e i ristoranti sono aperti dalle 5.00 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per massimo 4 persone (a meno che non siano tutti conviventi). Per i bar, i pub, etc., dopo le 18.00 è vietato l’asporto, mente i ristoranti possono fare asporto fino alle 22. Entrambi possono comunque fare la consegna a domicilio senza limiti di orario. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che alloggino lì
.🛍️Negozi e centri commerciali – Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni. Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
⚽Sport – Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
🎟️Musei, mostre, cinema, teatri e biblioteche – I musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì, mentre i cinema e i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito di materiali già prenotati e per le restituzioni, da lunedì a venerdì (sabato chiuse).
Area bianca
Il Decreto legge istituisce una nuova area bianca, dove verranno collocate le Regioni con uno scenario di tipo 1, che avranno cioè un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell’area bianca non si applicheranno le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli.
16 gennaio 2021
Nel Decreto legge e nel Dpcm del 14 gennaio 2021 (disponibili più sotto) sono contenute le misure valide in tutta Italia dal 16 gennaio al 5 marzo 2021 per contrastare il Coronavirus. Ecco in sintesi le misure valide in tutta Italia (al di là del colore della regione):
⌚ Stato di emergenza
È prorogato fino al 30 aprile 2021.
🚗Spostamenti:
– è vietato fino al 15 febbraio 2021 spostarsi tra Regioni o Province autonome (anche se “gialle”), tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
– fino al 5 marzo 2021, in tutta Italia, si applicano queste misure:
• coprifuoco: è confermato il coprifuoco tra le 5.00 e le 22.00. Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per motivi di lavoro, salute o per necessità, compilando l’autocertificazione.
• visite in due: è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro. Questo spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa.
📚Scuole
Dal 18 gennaio 2021 le scuole superiori di secondo grado devono adottare forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che almeno al 50% (e fino ad un massimo del 75%) degli studenti sia garantita l’attività didattica in presenza. Per le scuole dell’infanzia, per le elementari e le medie la didattica continua a svolgersi integralmente in presenza, con obbligo della mascherina (escluso i bambini fino a 6 anni).
🥂Bar ed enoteche: divieto di asporto
Per i bar, i pub, le caffetterie, le enoteche (codice Ateco 56.3 e 47.25) e le attività commerciali che vendono bevande e alcolici scatta il divieto di vendita da asporto dopo le 18. Possono invece fare la consegna a domicilio senza limiti di orari.
🏃🏻♀️Sport
È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
❌Palestre, piscine, cinema e teatri
Fino al 5 marzo è stato prorogato il divieto di apertura di palestre, piscine, cinema e teatri.
⛷Impianti da sci
Rimarranno chiusi fino al 15 febbraio 2021
🚌Trasporti
Vale sempre il riempimento massimo del 50% sui mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale
🎲Sale giochi e scommesse
Rimangono chiusi corner scommesse, sale giochi, bingo e slot machine anche nei bar e nelle tabaccherie.
Oltre a queste regole valide in tutta Italia, bisogna seguire le regole che cambiano a seconda della fascia colorata in cui si trovano le Regioni.
Zona rossa
🚗 Spostamenti
È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dalla Regione, in entrata e uscita dal proprio Comune e all’interno del comune stesso se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, sempre da giustificare con il modulo di autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
🆕È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
🛍️ Negozi
– Chiusi i negozi al dettaglio, tranne le attività che vendono generi alimentari e di prima necessità, come alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai, etc. Questi negozi, se sono nei centri commerciali, rimangono chiusi nei giorni festivi e prefestivi.
– Chiuse le attività che riguardano i servizi alla persona, come i centri estetici. Rimangono invece aperti le lavanderie, le tintorie, i barbieri e i parrucchieri, i servizi di pompe funebri.
🥬Mercati
Sono aperti solo per i banchi che vendono generi alimentari.
🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi. I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
⚽Sport
Sono sospese le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria (passeggiate) vicino alla propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona. E’ consentito svolgere attività sportiva solo all’aperto e in forma individuale.
📒Scuole
– è consentita l’attività scolastica in presenza per la scuola dell’infanzia, elementare e prima media, ma con l’uso obbligatorio delle mascherine (tranne che per i bimbi al di sotto dei 6 anni). Per la seconda, la terza media e le scuole superiori è prevista solo la didattica a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza se è necessario l’uso di laboratori.
– è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.
🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi.
Zona arancione
🚗Spostamenti
Ci si può muovere liberamente, senza autocertificazione, soltanto all’interno del proprio Comune dalle 5 alle 22 . Dalle 22 alle 5 si può uscire di casa solo per comprovate esigenze, compilando l’autocertificazione. E’ vietato uscire dal proprio Comune e dalla propria Regione, se non per ragioni di lavoro, istruzione, salute o per necessità: per farlo occorre l’autocertificazione.
🆕È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata all’interno dello stesso comune, tra le 5.00 e le 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
>>Scarica l’autodichiarazione
🛍️Negozi e centri commerciali
– Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni
-Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
🍕Bar e ristoranti
Bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie sono chiusi.
I ristoranti possono fare asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza limiti d’orario. I bar, pub, etc., possono fare asporto fino alle 18 e la consegna a domicilio senza limiti d’orario.
⚽Sport
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei, le mostre, i cinema, i teatri sono chiusi. Le biblioteche rimangono aperte per il prestito.
Zona gialla
🚗Spostamenti
Ci si può spostare liberamente all’interno del proprio Comune e tra Comuni, tranne che tra le 22 e le 5 del mattino. Per spostarsi in queste ore occorrono ragioni specifiche (lavoro, salute o necessità e urgenza) e bisogna compilare il modulo di autocertificazione.
🍕Bar, pub, ristoranti
I bar e i ristoranti sono aperti dalle 5.00 alle 18. Il consumo al tavolo è consentito per massimo 4 persone (a meno che non siano tutti conviventi). Per i bar, i pub, etc., dopo le 18.00 è vietato l’asporto, mente i ristoranti possono fare asporto fino alle 22. Entrambi possono comunque fare la consegna a domicilio senza limiti di orario.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che alloggino lì.
🛍️Negozi e centri commerciali
– Aperti tutti i negozi e i servizi alla persona senza limitazioni
– Chiusi, durante le giornate festive e prefestive, i negozi che si trovano nei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e parafarmacie, dei presidi sanitari, dei punti vendita di generi alimentari, dei tabacchi e delle edicole.
🎟️Musei, mostre, cinema e teatri
I musei e le mostre sono aperti dal lunedì al venerdì, mentre i cinema e i teatri sono chiusi.
⚽Sport
Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali. Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all’aperto e a livello individuale gli allenamenti. Resta vietato usare gli spogliatoi.
Area bianca
Il Decreto legge istituisce una nuova area bianca, dove verranno collocate le Regioni con uno scenario di tipo 1, che avranno cioè un livello di rischio basso e una incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nell’area bianca non si applicheranno le misure restrittive previste dai Dpcm per le aree gialle, arancioni e rosse, ma le attività si svolgeranno secondo specifici protocolli.
Ai link qui sotto i decreti del 14 gennaio 2021:
9 gennaio 2021
Con la nuova ordinanza a firma del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020), che si è riunita l’8 gennaio 2021, la Regione Lombardia è stata collocata nell’area arancione a partire da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio.
Queste le misure che entreranno in vigore:
– Spostamenti consentiti solo all’interno del proprio Comune salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute (soltanto per le giornate del 9 e 10 gennaio è prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni – fino a 5mila abitanti – in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia).
– Divieto di circolazione dalle 22 alle 5 del giorno successivo (salvo sempre motivi di lavoro, studio, necessità e salute) e al divieto di spostarsi tra regioni o province autonome, vige il divieto di spostamento da un Comune a un altro, sempre salvo comprovati motivi di lavoro, studio, necessità e salute (soltanto per le giornate del 9 e 10 gennaio è prevista la deroga che consente gli spostamenti dai piccoli comuni – fino a 5mila abitanti – in un raggio di 30 chilometri, senza poter andare nei comuni capoluogo di provincia).
– Chiusi bar e ristoranti 7 giorni su 7: l’asporto è consentito fino alle 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
– Negozi aperti, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
– Restano aperti nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie, mentre (per effetto dell’ordinanza del Presidente della Regione) le scuole superiori proseguono con la didattica a distanza fino al 24 gennaio, ma resta garantita la possibilità per le istituzioni scolastiche e formative professionali di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
Resta ferma, fino al 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del dpcm del 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze. Maggiori informazioni: news Regione Lombardia
6 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 5 gennaio 2021 un Decreto-Legge (n. 1) che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Segue una sintesi dei provvedimenti.
Più in dettaglio:
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, sono vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Dall’11 gennaio sarà applicata la suddivisione in fasce sulla base di quanto stabilito dal Ministero della Salute sulla base dei monitoraggi settimanali.
Fino al 15 gennaio, nei territori che saranno inseriti in “zona rossa” è confermata la possibilità (decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172) di spostarsi, una volta al giorno, in un massimo di 2 persone oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti), verso una sola abitazione privata della propria regione.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 23 dicembre l’Ordinanza regionale n. 670 del 23 dicembre è efficace fino al 15 gennaio 2021 e prevede le disposizioni riguardanti:
– l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardia,
– le attività agricole, controllo faunistico, venatorie e piscatorie (riconfermando quanto previsto dall’Ordinanza regionale n. 649 nei giorni di c.d. zona arancione quali il 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021).
Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):
– rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
– attività formativa per adulti,
– attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.
Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia e le relative FAQ.
Per scoprire tutte le misure e i servizi attivati da Regione Lombardia per affrontare l’emergenza Coronavirus vai alla pagina dedicata.
19 dicembre 2020
Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, venerdì 18 dicembre 2020 ha tenuto a Palazzo Chigi una conferenza stampa sulle nuove misure per il contenimento dell’emergenza da Covid-19.
SPOSTAMENTI VIETATI dal 21 dicembre al 6 gennaio
ZONA ROSSA
24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020; 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021
CONSENTITI SPOSTAMENTI
CONSENTITA LA VISITA AD AMICI O PARENTI
CONSENTITA ATTIVITA’ MOTORIA
CHIUSI
APERTI
Supermercati – Beni alimentari e Prima necessità
(Farmacie e Parafarmacie – Edicole – Tabaccherie – Lavanderie – Parrucchieri – Barbieri)
ZONA ARANCIONE
28,29, 30 dicembre 2020; 4 gennaio 2021
CONSENTITI SPOSTAMENTI
CHIUSI
APERTI
Negozi fino alle ore 21
12 dicembre 2020
Il Ministro della Salute ha firmato, in data 11 dicembre 2020, una nuova ordinanza che ha previsto da domenica 13 dicembre 2020, la collocazione della Regione Lombardia in una zona cosiddetta “gialla”.
Ecco una sintesi dei provvedimenti in vigore:
SPOSTAMENTI
– Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla
RISTORAZIONE
– Riaprono i luoghi della ristorazione dalle 5 alle 18. L’asporto è consentito fino alle 22, la consegna a domicilio rimane senza restrizioni
CENTRI COMMERCIALI E NEGOZI AL DETTAGLIO
– Chiusi centri commerciali e strutture assimilabili nei giorni festivi e prefestivi, tranne che farmacie, parafarmacie, generi alimentari, edicole e tabacchi;
– fino al 6 gennaio i negozi al dettaglio possono prolungare l’orario di apertura fino alle 21
ATTIVITÀ SPORTIVE
– Consentito svolgere attività sportiva anche al di fuori del proprio Comune di residenza
SCUOLE E UNIVERSITA’
Scuole superiori resta la didattica a distanza, con eccezioni per i casi specifici, mentre sono in presenza le altre scuole. Restano chiuse le università.
FESTIVITÀ
– Vietati gli spostamenti in altre regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio
– Vietati gli spostamenti dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del 1° gennaio.
– Sempre consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza
Restano sospese:
▪️ Mostre, musei e altri luoghi della cultura.
▪️ Sale giochi, sale scommesse e bingo e slot machine.
Le limitazioni del DPCM del 3 dicembre prevedono:
Fonte: https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/?areaNode=13
30 novembre 2020
SPOSTAMENTI E TRASPORTI
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
ATTIVITA’ CULTURALI, EVENTI, TEMPO LIBERO
SPORT
LUOGHI DI CULTO E CERIMONIE
MISURE DI PROTEZIONE E RIDUZIONE DEL CONTAGIO
ALTRE ATTIVITA’ SOSPESE
Fonte:
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/coronavirus/misure
Ulteriori informazioni:
Qui il modulo per l’autodichiarazione
26 ottobre 2020
Qui sotto una sintesi del nuovo DPCM in vigore da lunedì 26 ottobre fino a martedì 24 novembre 2020.
È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Al link qui sotto è disponibile il modulo per l’autodichiarazione che potrà essere esibito da giovedì 22 ottobre durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti nelle ore notturne dalle 23 alle 5. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. L’autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
Ordinanza di Regione Lombardia del 16 ottobre
Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre al 6 novembre 2020.
L’Ordinanza prevede in particolare:
MISURE ANTI-MOVIDA
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai sindaci.
SPORT DI CONTATTO DILETTANTISTICI
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
DIDATTICA A DISTANZA
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio.
Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.
ACCESSO ALLE RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1.
Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Sono confermate le disposizioni delle ordinanze:
È revocata l’Ordinanza n. 619 del 15 ottobre 2020.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
13 ottobre 2020
CoVid-19: Firmato il DPCM valido dal 14 ottobre al 13 novembre 2020
Di seguito una breve sintesi del decreto, consultabile al link in basso:
L’ART. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) stabilisce che “è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande”.
Dall’obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
Viene inoltre “fortemente raccomandato” l’utilizzo dei dispositivi “anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi”.
Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, all’aperto o al chiuso, mentre sono permesse fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti DPCM, è che sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.
Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti alle cerimonie possono invece svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti, ovvero il distanziamento di un metro tra le persone e l’obbligo di mascherina quando non si sta seduti al tavolo.
I buffet sono consentiti soltanto mantenendo il distanziamento e dovrà essere il personale di sala a distribuire cibo e bevande.
Nelle abitazioni private è “comunque fortemente raccomandato di evitare feste e di ricevere persone non conviventi” in numero “superiore a 6”.
Il DPCM interviene anche sulle gite degli studenti. “Sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonché le attività di tirocinio”.
Inoltre non è prevista la didattica a distanza, neppure per le Scuole superiori.
“Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo”. Resta consentita la “ristorazione con consegna a domicilio” e la “ristorazione con asporto” ma “con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21”.
Resta per gli spettacoli il limite di 200 partecipanti al chiuso e di 1000 all’aperto, con il vincolo di un metro tra un posto e l’altro e di assegnazione dei posti a sedere. Sono sospesi gli eventi che implichino assembramenti se non è possibile mantenere le distanze. Le regioni e le province autonome possono stabilire, d’intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Sono comunque fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
Sono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti, si legge, “da parte delle società professionistiche e ‒ a livello sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.
Per le competizioni sportive è consentita la presenza di pubblico, “con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori” all’aperto e 200 al chiuso. Va garantita la distanza di un metro e la misurazione della febbre all’ingresso. Le regioni e le province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all’aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già adottate dalle regioni e dalle province autonome.
Fonte: http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-13-ottobre/15385SINTESI del DPCM del 18 OTTOBRE recante nuove regole per il contenimento del contagio da SARS-COV 2