Schema di gestione dei casi Codiv-19 di Regione Lombardia
7 Gennaio 2022
Vai al Contenuto Raggiungi il piè di pagina
7 Gennaio 2022
Si comunica alla Cittadinanza lo schema sinottico delle modalità di gestione dei casi Covid divulgato da Regione Lombardia con nota G1.2022.0000940 del 05/01/2022.
Come riportato nello schema, anche per la chiusura dell’isolamento si può accedere al canale delle farmacie aderenti senza oneri per il cittadino.
Caso sintomatico
Il caso sintomatico deve recarsi dal proprio medico di famiglia (MMG/PLS) o dal servizio di Continuità Assistenziale (ex guardia medica) per una valutazione del caso; se il medico ritiene necessario un tampone ci sono le seguenti possibilità:
Attenzione: NON sono ammessi accessi liberi-autopresentati (senza ricetta o senza prenotazione) ai punti tampone o tamponi di screening
|
Caso positivo
Il caso positivo, sintomatico o asintomatico, riceve un SMS con esito del tampone. Le ATS acquisiscono il flusso degli esiti dei tamponi e inviano al cittadino un altro SMS tramite cui:
A) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 7 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi B) soggetti che non rientrano nella categoria A → isolamento domiciliare obbligatorio di almeno 10 giorni dal tampone positivo di cui gli ultimi 3 senza sintomi Al termine dell’isolamento ATS invia tramite SMS un provvedimento di Fine ISOLAMENTO Per eseguire il tampone di fine isolamento il paziente può andare – con il provvedimento di isolamento – presso ASST/Privati Accreditati/ Centri Massivi /Farmacie Anche il MMG/PLS può eseguire un tampone di fine isolamento oppure prenotarlo. |
Contatto di caso
Tipologie di quarantena: 1) soggetti che hanno ricevuto la dose booster, oppure completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti → non si applica la QUARANTENA ma un periodo di auto-sorveglianza che termina al 5° giorno, se il soggetto rimane asintomatico. E’ fatto tuttavia obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; il lavoratore asintomatico non sospende l’attività lavorativa; 2) soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass → QUARANTENA della durata di 5 giorni dall’esposizione con tampone molecolare o antigenico negativo al 5° giorno; il soggetto può comunque terminare la quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul luogo di lavoro con tampone negativo; 3) soggetti non vaccinati, oppure che non hanno completato il ciclo vaccinale primario, oppure che hanno completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni → QUARANTENA della durata di 10 giorni dall’esposizione con tampone molecolare o antigenico negativo al 10° giorno; il soggetto può comunque terminare la quarantena al 14 giorno senza tampone; il lavoratore rientra sul luogo di lavoro con tampone negativo. Per eseguire il tampone di fine quarantena il paziente può andare – con il provvedimento di quarantena – presso ASST/Privati Accreditati/ Centri Massivi /Farmacie Anche il MMG/PLS può eseguire un tampone di fine quarantena oppure prenotarlo. |
NOTA BENE